Il quarto Conto Energia: nuove prescrizioni ed estensione degli incentivi fino al 2016

Il quarto Conto Energia: nuove prescrizioni ed estensione degli incentivi fino al 2016

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia). Tale decreto fornisce nuove prescrizioni in merito all’incentivazione degli impianti solari fotovoltaici.

Il DM 6 agosto 2010 (terzo Conto Energia) avrebbe dovuto regolare l’erogazione delle tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013. Tale decreto è stato invece sostituito dal DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011. Il nuovo decreto, emanato in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 28 del 2011 (relativo alla promozione delle fonti rinnovabili), ha lo scopo di regolare l’erogazione delle tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 dicembre 2016.

Per gli impianti completati entro il 31 dicembre 2010 ed entranti in esercizio entro il 30 giugno 2011 continuano a valere le disposizioni del DM 19 febbraio 2007 (secondo Conto Energia), in base a quanto prescritto dall’articolo 2-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010 n. 41.

Per data di entrata in esercizio dell’impianto si intende la prima data utile a partire dalla quale sono verificate le seguenti condizioni (articolo 3 comma 1 lettera c):

  • c1) l’impianto è collegato in parallelo con la rete elettrica;
  • c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
  • c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.

Rispetto al terzo Conto Energia, è stata eliminata la condizione secondo cui devono risultare assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione dell’energia elettrica (DM 6 agosto 2010 articolo 2 comma 1 lettera c4).

Il quarto Conto Energia conferma, in parte, quanto contenuto nel decreto precedente ed introduce alcune differenze. Si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI INCENTIVABILI

Gli impianti incentivabili vengono classificati, come per il terzo Conto Energia, nelle seguenti categorie:

  • impianti solari fotovoltaici (Titolo II);
  • impianti integrati con caratteristiche innovative (Titolo III);
  • impianti a concentrazione (Titolo IV);
  • impianti ad innovazione tecnologica (Titolo IV articolo 19).

Gli impianti solari fotovoltaici si distinguono a loro volta in:

  • impianti sugli edifici ed altri impianti (classificazione già presente nel terzo Conto Energia);
  • piccoli impianti e grandi impianti (nuova classificazione introdotta dal quarto Conto Energia).

Per impianti sugli edifici (articolo 3 comma 1 lettera g) si intendono gli impianti i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità indicate nell’allegato 2 (moduli installati sui tetti o in qualità di frangisole). Per altri impianti si intendono gli impianti non ricadenti nella tipologia precedente.

Per piccoli impianti si intendono gli impianti ricadenti nelle seguenti tipologie (articolo 3 comma 1 lettera u):

  • impianti sugli edifici con potenza inferiore o uguale a 1000 kW;
  • altri impianti con potenza inferiore o uguale a 200 kW ed operanti in regime di scambio sul posto;
  • impianti sugli edifici i quali siano realizzati su un edificio o su un’area di un’amministrazione pubblica (articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001).

Per grandi impianti (articolo 3 comma 1 lettera v) si intendono gli impianti non ricadenti nelle tipologie precedenti.

L’OBIETTIVO NAZIONALE DI POTENZA INSTALLATA ED IL COSTO INDICATIVO CUMULATO ANNUO DEGLI INCENTIVI (ARTICOLO 1)

L’obiettivo nazionale di potenza installata è di circa 23000 MW entro il 2016, dei quali circa 7000 sono stati incentivati con i primi tre conti energia mentre i rimanenti 16000 dovrebbero essere incentivati con il quarto Conto Energia.

Il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi è stimabile tra i 6 ed i 7 miliardi di euro. Per costo indicativo cumulato annuo degli incentivi (articolo 3 comma 1 lettera z) si intende la sommatoria dei prodotti delle potenze dei singoli impianti ammessi all’incentivo (compresi gli impianti realizzati nell’ambito dei regimi attuativi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e quelli di cui all’articolo 2-sexies del DL 25 gennaio 2010 n. 3) per le corrispondenti componenti incentivanti (riconosciute o previste per la produzione annua effettiva, quando disponibile, o per la producibilità annua dell’impianto, calcolata dal GSE sulla base dell’insolazione media del sito in cui è ubicato l’impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile).

I LIMITI DI COSTO PER I GRANDI IMPIANTI (ARTICOLO 4 COMMA 2)

Per i grandi impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 dicembre 2012 vengono definiti dei valori limite del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi (limiti di costo).
Il superamento dei limiti di costo, che si differenziano in base all’anno di entrata in esercizio ed al semestre di entrata in esercizio, comporta l’impossibilità di accesso al regime di sostegno.

Si riportano i limiti di costo ed i corrispondenti obiettivi indicativi di potenza per i grandi impianti.

Tabella 1 - Limiti di costo ed obiettivi indicativi di potenza per i grandi impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 dicembre 2012 (articolo 4 tabella 1.1).

p2040 DS tabella 1

I LIVELLI INDICATIVI DI COSTO (ARTICOLO 4 COMMI 4 E 6)

Per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 vengono definiti dei livelli indicativi del costo cumulato annuo degli incentivi (livelli indicativi di costo). Il superamento dei livelli indicativi di costo, che si differenziano in base alla tipologia di impianto, all’anno di entrata in esercizio ed al semestre di entrata in esercizio, non limita l’accesso al regime di sostegno, ma comporta una riduzione aggiuntiva della tariffa incentivante (rispetto alle riduzioni programmate di cui all’allegato 5).

Si riportano i livelli indicativi di costo ed i corrispondenti obiettivi indicativi di potenza per ciascuna tipologia di impianto (piccoli impianti, grandi impianti, impianti integrati con caratteristiche innovative ed impianti a concentrazione) (tabelle 2 e 3).

Tabella 2 - Livelli indicativi di costo ed obiettivi indicativi di potenza per i piccoli impianti ed i grandi impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 (articolo 4 tabella 1.2).

p2040 DS tabella 2

NOTA: Gli obiettivi indicativi di potenza ed i livelli indicativi di costo riportati nella tabella possono essere aggiornati secondo quanto stabilito dall’articolo 8 comma 5 (articolo 4 comma 4).

Tabella 3 – Livelli indicativi di costo ed obiettivi indicativi di potenza per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e gli impianti a concentrazione che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014 (articolo 4 tabella 1.3).

p2040 DS tabella 3

NOTA: Per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016 occorre fare riferimento alla tabella 2 (allegato 5 articoli 16 e 24).

LA CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI (ARTICOLO 5 COMMI DA 1 A 4)

Viene confermata la cumulabilità delle tariffe incentivanti con i benefici ed i contributi pubblici di cui al precedente decreto (DM 6 agosto 2010 articolo 5) con la differenza che, per i contributi di cui al comma 1 lettera a (per gli impianti sugli edifici), il limite di potenza degli impianti viene innalzato da 3 a 20 kW.

Per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 (comma 4) si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’articolo 26 del DLgs n. 28 del 2011, come definite dai decreti attuativi di cui all’articolo 24 comma 5 del medesimo decreto.

LE MODALITÀ DI CESSIONE IN RETE DELL’ENERGIA PRODOTTA (ARTICOLO 5 COMMI 5 E 6)

Per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 dicembre 2012 l’energia elettrica prodotta dall’impianto può essere auto consumata in modo contestuale alla produzione oppure ceduta alla rete secondo i seguenti meccanismi, alternativi fra loro (comma 5):

  • a) il meccanismo dello scambio sul posto (per gli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW);
  • b) il ritiro dedicato (con le modalità ed alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia ed elettrica ed il gas con il DLgs n. 387 del 2003 articolo 13 comma 3) o la cessione al mercato.

Le tariffe incentivanti sono aggiuntive rispetto ai benefici derivanti dai meccanismi di cui alla lettera a ed alla lettera b (comma 6).

Per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 vengono eliminati i meccanismi di scambio o di cessione in rete ed è possibile solo l’autoconsumo contestuale alla produzione. Vengono quindi riconosciute una tariffa onnicomprensiva sull’energia immessa in rete ed una tariffa premio sull’energia autoconsumata (allegato 5).

I REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI (ARTICOLO 11, 15 E 17 COMMA 1)

Possono accedere alle tariffe incentivanti, come per il decreto precedente, le seguenti tipologie di soggetti:

  • nel caso di impianti solari fotovoltaici o di impianti integrati con caratteristiche innovative, le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici ed i condomini di unità immobiliari o di edifici;
  • nel caso di impianti a concentrazione, le persone giuridiche ed i soggetti pubblici.

LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI (ARTICOLI 11, 15 E 17 COMMA 2)

Vengono mantenute le condizioni di accesso alle tariffe incentivanti di cui al precedente decreto (DM 6 agosto 2010 articoli 7, 11 e 13 comma 2) con l’aggiunta delle seguenti condizioni (articolo 11 comma 2 lettere e ed f):

  • per gli impianti solari fotovoltaici i cui moduli sono collocati a terra in aree agricole, devono essere rispettati i requisiti di cui all’articolo 10 comma 4 del D.Lgs. n. 28 del 2011 (fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del medesimo articolo);
  • per gli impianti solari fotovoltaici, devono essere rispettati gli ulteriori requisiti stabiliti dall’articolo 10 del medesimo decreto (a decorrere dalla data ivi indicata).

LE PRESTAZIONI DEGLI INVERTER (ARTICOLO 11 COMMI 3 E 4)

Gli inverter utilizzati negli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 devono essere tali da (comma 3):

  • a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
  • b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
  • c) aumentare la selettività delle protezioni al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto fotovoltaico;
  • d) consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva;
  • e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
  • f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina di rete.

Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 3, verranno definite dal CEI apposite norme tecniche (comma 4).

LE PRESTAZIONI DEI MODULI FOTOVOLTAICI (ARTICOLO 11 COMMI 5 E 6)

Il soggetto responsabile dell’impianto deve trasmettere al GSE (in aggiunta alla documentazione di cui all’allegato 3):

  •  per gli impianti solari fotovoltaici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2011, un certificato attestante che i moduli fotovoltaici sono dotati di una garanzia, di almeno dieci anni, contro i difetti di fabbricazione (comma 5);
  •  per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 30 giugno 2012 (comma 6):
    • a) un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione di quest’ultimo ad un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile degli stessi;
    • b) un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) ed ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
    • c) certificato di ispezione di fabbrica relativo ai moduli ed ai gruppi di conversione rilasciato da un ente terzo, notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati oltre che dei criteri riportati alle lettere a e b ed all’articolo 14 comma 1 lettera d.

LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER I GRANDI IMPIANTI (ARTICOLO 6 COMMA 3)

Per i grandi impianti che entrano in esercizio tra il 1° settembre 2011 ed il 31 dicembre 2012 devono essere rispettate, ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti, le seguenti condizioni aggiuntive:

  • a) l’impianto deve essere iscritto ad un apposito registro (articolo 8) ed in posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti per il semestre considerato (tabella 1);
  • b) la certificazione di fine lavori dell’impianto deve essere fatta pervenire al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 8 comma 3 (tale termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW).

L’INDENNIZZO NEL CASO DI PERDITA DEL DIRITTO AD UNA DETERMINATA TARIFFA INCENTIVANTE (ARTICOLO 7)

Nel caso in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento e l’attivazione della connessione (deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08, relativo allegato A e s.m.i.) comporti la perdita del diritto ad una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ARG/elt 181/10, relativo allegato A e s.m.i.

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO PER I GRANDI IMPIANTI (ARTICOLO 8)

Per i grandi impianti che entrano in esercizio tra il 1° settembre 2011 ed il 31 dicembre 2012, il soggetto responsabile dell’impianto deve richiedere al GSE l’iscrizione all’apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all’allegato 3-A comma 1 lettere da a ad h (comma 1).
Il periodo di iscrizione al registro (periodo entro cui le richieste di iscrizione devono essere fatte pervenire al GSE) è compreso (comma 2):

  • per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° settembre 2011 ed il 31 dicembre 2011, tra il 20 maggio 2011 ed il 30 giugno 2011 (con possibilità di riapertura, nel caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo, tra il 15 settembre 2011 ed il 30 settembre 2011);
  • per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2012 ed il 30 maggio 2012, tra il 1° novembre 2011 ed il 30 novembre 2011 (con possibilità di riapertura, nel caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo, tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 gennaio 2012);
  • per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2012 ed il 31 dicembre 2012, tra il 1° febbraio 2012 ed il 28 febbraio 2012 (con possibilità di riapertura, nel caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo, tra il 1° maggio 2012 ed il 31 maggio 2012).

Il GSE, entro quindici giorni dalla data di chiusura di ciascun periodo, pubblica sul proprio sito una graduatoria degli impianti iscritti al registro secondo i seguenti criteri, da applicare in ordine gerarchico (comma 3):

  • a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
  • b) impianti per i quali siano stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione (fermo restando, in tale caso, quanto previsto all’articolo 9);
  • c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
  • d) minor potenza dell’impianto;
  • e) precedenza della data di richiesta di iscrizione al registro.

Qualora, per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo (tabella 1), non venga prodotta, entro il termine richiesto (articolo 6 comma 3 lettera b), la certificazione di fine lavori, l’iscrizione dell’impianto al registro decade. Nel caso in cui tale impianto venga comunque completato ed acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti, la tariffa ad esso spettante è pari a quella vigente nel periodo considerato con una riduzione del 20% (comma 4).

La graduatoria formata a seguito dell’iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento (fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti al registro che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011). Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o di decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvederà alla ricognizione di tali risorse ed a comunicare il periodo della relativa allocazione (comma 5).

Qualora un impianto iscritto al registro nell’anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo (articolo 4 comma 2) intenda accedere alle tariffe incentivanti per l’anno successivo, deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione al registro, secondo le modalità di cui ai precedenti commi (comma 6).
Il comma 4 non si applica qualora il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b sia dovuto ad eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. In tale caso l’impianto mantiene il diritto di accesso alle tariffe incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6 comma 2 (comma 7).
L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi (comma 8).

Il GSE pubblicherà le regole tecniche per l’iscrizione al registro entro e non oltre il 15 maggio 2011 (comma 9).

LA CERTIFICAZIONE DI FINE LAVORI PER I GRANDI IMPIANTI (ARTICOLO 9)

Per i grandi impianti iscritti al registro di cui all’articolo 8 che entrano in esercizio tra il 1° settembre 2011 ed il 31 dicembre 2012, il soggetto responsabile dell’impianto deve comunicare al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell’impianto (allegando una perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto nell’allegato 3-B) e trasmettere copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete (comma 1).

Il gestore di rete, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve verificare la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia dandone comunicazione al GSE (comma 2).

Il GSE (nell’ambito delle regole tecniche di cui all’articolo 8 comma 9) deve redigere un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedano alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata di cui al comma 1 (comma 3).

Per gli impianti di cui all’articolo 8 comma 3 lettera b (impianti per i quali siano stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al registro) la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, corredata della perizia asseverata, deve essere allegata alla richiesta di iscrizione al registro (comma 4).

LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO E L’ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI (ARTICOLO 10)

Il soggetto responsabile dell’impianto deve far pervenire al GSE, entro quindici giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, la richiesta di concessione della tariffa incentivante, completa della documentazione di cui all’allegato 3-C (si ricorda che il tempo utile per far pervenire la richiesta di incentivo era pari a sessanta giorni con il secondo Conto Energia ed a novanta giorni con il terzo Conto Energia). Qualora la richiesta di concessione dell’incentivo pervenga al GSE dopo i prescritti quindici giorni, il periodo di erogazione della tariffa incentivante (vent’anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto) viene decurtato del periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data in cui la richiesta di incentivo perviene al GSE (comma 1).

I gestori di rete, affinchè vengano ottemperati gli obblighi di cui al comma 1, devono provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ARG/elt 99/08 e successive modificazioni (comma 2)

Il GSE, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile (es. documentazione incompleta), deve determinare ed assicurare a quest’ultimo l’erogazione della tariffa spettante (comma 3).

La documentazione indicata nell’allegato 3-C è la stessa prevista dal terzo Conto Energia con l’aggiunta di:

  • una relazione contenente le informazioni tecniche e documentali necessarie per valutare che l’impianto ed i suoi componenti siano conformi alle norme elencate nell’allegato 1 e che l’impianto, qualora sia su un edificio, rispetti i requisiti indicati nell’allegato 2;
  • i documenti di cui all’allegato 3-A per la richiesta di iscrizione al registro (qualora non presentati per l’iscrizione stessa);
  • il certificato antimafia del soggetto responsabile.

Nell’allegato 1 vengono reintrodotte alcune prescrizioni relative al rendimento dell’impianto ed al collaudo (presenti nei primi due decreti ma scomparse con il terzo) secondo cui, nella fase di avvio dell’impianto, il rapporto tra la potenza prodotta e la potenza producibile o tra l’energia prodotta e l’energia producibile (in corrente alternata) deve essere almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di un inverter di potenza fino a 20 kW ed a 0,8 nel caso di utilizzo di un inverter di potenza superiore (per potenza ed energia producibili si intendono quelle calcolate in funzione dell’irraggiamento solare incidente sui moduli, della potenza nominale dell’impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli).

Per le modalità di misura ed i metodi di calcolo si rimanda ad un aggiornamento della guida CEI 82-25, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

LE TARIFFE INCENTIVANTI (ARTICOLI 12, 16 E 18)

Le tariffe incentivanti si differenziano, come per il precedente decreto, in funzione dei seguenti aspetti:

  • la tipologia di impianto (impianti sugli edifici, altri impianti, impianti integrati con caratteristiche innovative ed impianti a concentrazione);
  • la potenza di picco dell’impianto;
  • l’anno ed il semestre di entrata in esercizio dell’impianto.

Per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016, per i quali vengono eliminati i meccanismi di scambio o di cessione in rete, vengono riconosciute:

  • una tariffa onnicomprensiva sull’energia immessa in rete (non auto-consumata);
  • una tariffa aggiuntiva sull’energia auto-consumata (dove si intende per autoconsumo quello contestuale alla produzione).

Viene definita componente incentivante della tariffa (articolo 3 comma 1 lettera ab):

  • per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 dicembre 2013, la tariffa incentivante;
  • per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016, la tariffa premio sull’autoconsumo.

La componente incentivante della tariffa può essere incrementata con i premi di cui all’articolo 13 ed all’articolo 14 (non cumulabili tra loro). I premi vengono riconosciuti sulla totalità dell’energia prodotta.

Gli impianti che entrano in esercizio a seguito di un potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva mentre, per quanto concerne gli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, i quali siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto, vale quanto stabilito dall’articolo 24 comma 2 lettera i punto ii del D.Lgs. n. 28 del 2011 (l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25%, mentre, per quelli di rifacimento totale, al 50% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi).

Ai fini dell’attribuzione della tariffa incentivante, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto o riconducibili ad un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue devono essere considerati come un unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto verranno definiti e pubblicati dal GSE ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di potenza ridotta (articolo 12 comma 5).

Sono fatti salvi, infine, gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione dell’energia elettrica (articolo 12 comma 6).

Si riportano di seguito le tariffe incentivanti relative agli impianti solari fotovoltaici (tabelle da 4 a 7), agli impianti integrati con caratteristiche innovative (tabelle da 8 a 10) ed agli impianti a concentrazione (tabelle da 11 a 13).

Tabella 4 – Tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 agosto 2011 (allegato 5 tabella 1)

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Tabella 5 – Tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio tra il 1° settembre 2011 ed il 31 dicembre 2011 (allegato 5 tabella 2)

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Tabella 6 – Tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio nel 2012 (allegato 5 tabella 3)

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Tabella 7 – Tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016 (allegato 5 tabella 4)

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Tabella 8 – Tariffe incentivanti per gli impianti integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 dicembre 2011 (allegato 5 tabella 6)

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Tabella 9 – Tariffe incentivanti per gli impianti integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio nel 2012 (allegato 5 tabella 7)

p2040 DS tabella 9

Tabella 10 – Tariffe incentivanti per gli impianti integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014 (allegato 5 tabella 8)

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Nota: per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016 occorre fare riferimento alla tabella 7 dell'allegato 5 articolo 16.

Tabella 11 – Tariffe incentivanti per gli impianti a concentrazione che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2011 ed il 31 dicembre 2011 (allegato 5 tabella 10)

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Tabella 12 – Tariffe incentivanti per gli impianti a concentrazione che entrano in esercizio nel 2012 (allegato 5 tabella 11)

p2040 DS tabella 12

Tabella 13 – Tariffe incentivanti per gli impianti a concentrazione che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014 (allegato 5 tabella 12)

p2040 DS tabella 13

Le tariffe incentivanti relative agli impianti ad innovazione tecnologica, così come le caratteristiche di tali impianti, verranno definite con un successivo decreto (articolo 19).

IL PREMIO PER USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA (ARTICOLO 13)

Viene confermato il premio per uso efficiente dell’energia (DM 6 agosto 2010 articolo 9) consistente in una maggiorazione della componente incentivante della tariffa. Il premio viene riconosciuto ai piccoli impianti sugli edifici ed agli impianti integrati con caratteristiche innovative (con il precedente decreto veniva riconosciuto agli impianti integrati con caratteristiche innovative ed agli impianti sugli edifici).

Le disposizioni relative all’entità del premio ed alle condizioni a cui viene riconosciuto ricalcano quanto contenuto nel decreto precedente (incremento del 30% nel caso di edifici di nuova costruzione ed incremento pari alla metà della riduzione del fabbisogno di energia nel caso di edifici esistenti a condizione che si ottengano, rispettivamente, uno scostamento di almeno il 50% dai valori di legge ed una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica, invernale ed estivo, dell’involucro edilizio).
Il premio non può essere in ogni caso, come per il decreto precedente, superiore al 30%.

I PREMI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTO ED APPLICAZIONI (ARTICOLO 14 COMMA 1)

Vengono confermati i premi per specifiche tipologie di impianto ed applicazioni (DM 6 agosto 2010 articolo 10 comma 1) consistenti in una maggiorazione della componente incentivante della tariffa.

Rispetto al decreto precedente:

  • viene mantenuto il premio di cui alla lettera a (impianti non sugli edifici i quali siano ubicati in zone classificate dal pertinente strumento urbanistico alla data di entrata in vigore del decreto come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i);
  • il premio del 5% di cui alla lettera b (impianti realizzati da un comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti ed il cui soggetto responsabile sia il comune stesso) viene limitato ai piccoli impianti;
  • il premio di cui alla lettera c (impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto) viene limitato agli impianti sugli edifici ed assume un valore fisso (5 centesimi di euro/kWh);
  • viene riconosciuto un premio del 10% (lettera d) per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile, per non meno del 60%, ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea;
  • viene eliminato il premio del 20% per gli impianti operanti in regime di scambio prevedibile (di cui all’articolo 10 commi 2 e 3 del precedente decreto).

All’articolo 3 comma 2 viene precisato che, ai fini del decreto, le cave, le discariche esaurite e le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se classificate come tali dal pertinente strumento urbanistico.

GLI IMPIANTI INSTALLATI SU PERGOLE, PENSILINE ED ALTRI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (ARTICOLO 14 COMMA 2)

Per gli impianti i cui moduli costituiscano elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie o pensiline (così come definiti all’articolo 20 del DM 6 agosto 2010 commi da 2 a 5) viene riconosciuta, come per il decreto precedente, una tariffa intermedia (media aritmetica) tra quella spettante agli impianti sugli edifici e quella spettante agli altri impianti.

Per gli impianti installati sulle serre, al fine di garantire la coltivazione sottostante, il rapporto tra la superficie totale dei moduli (proiettata al suolo) e la superficie totale della copertura deve essere, a seguito dell’intervento, non superiore al 50%.

Ai fini di quanto contenuto nel decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, a condizione che siano stati accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

LE RIDUZIONI PROGRAMMATE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE (ALLEGATO 5 ARTICOLI 5, 12 E 20)

Per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016 sono previste delle riduzioni della tariffa incentivante (riduzioni programmate). Le riduzioni programmate della tariffa incentivante, che si differenziano in base alla tipologia dell’impianto, all’anno di entrata in esercizio ed al semestre di entrata in esercizio, devono essere applicate alla tariffa vigente nel semestre precedente a quello considerato.

Si riportano di seguito le riduzioni programmate della tariffa incentivante relative agli impianti solari fotovoltaici (tabella 14), agli impianti integrati con caratteristiche innovative (tabella 15) ed agli impianti a concentrazione (tabella 16).

Tabella 14 - Riduzioni programmate della tariffa incentivante per gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016 (allegato 5 tabella 5)

p2040 DS tabella 14

Tabella 15 - Riduzioni programmate della tariffa incentivante per gli impianti integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2013 ed il 31 dicembre 2014 (allegato 5 tabella 9)

p2040 DS tabella 15

Nota: per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016 occorre fare riferimento alla tabella 14 (allegato 5 articolo 16).

Tabella 16 – Riduzioni programmate della tariffa incentivante per gli impianti a concentrazione che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2013 ed il 31 dicembre 2014 (allegato 5 tabella 13)

p2040 DS tabella 16

Nota: per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016 occorre fare riferimento alla tabella 14 (allegato 5 articolo 24)

LA RIDUZIONE EFFETTIVA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE (ALLEGATO 5 ARTICOLI 6, 13 E 21)

La riduzione effettiva della tariffa incentivante (deff,i) è data, per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016, dalla seguente formula:

p2040 DS formula

dove:
di è la riduzione programmata prevista per il semestre considerato (tabelle da 14 a 16);
C è il costo indicativo cumulato annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;
C0 è il livello indicativo del costo cumulato annuo nel periodo di osservazione (tabelle 2 e 3);
di+1 è la riduzione programmata prevista per il semestre successivo a quello considerato (tabelle da 14 a 16).

Il periodo di osservazione è compreso:

  • per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° gennaio ed il 30 maggio (primo semestre), tra il 1° maggio ed il 31 dicembre;
  • per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1° giugno ed il 31 dicembre (secondo semestre), tra il 1° novembre ed il 30 maggio.

Il GSE deve comunicare, entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni relative al semestre successivo.

I COMPITI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (ARTICOLO 20)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas deve aggiornare ed integrare i provvedimenti già emanati provvedendo inoltre a:

  • a) determinare le modalità con cui le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica;
  • b) aggiornare i provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, attribuita al gestore della rete a cui l’impianto è collegato;
  • c) determinare le modalità con cui sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori (eseguite dai gestori di rete) nonché le attività di cui alla lettera b;
  • d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica (con particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 2 comma 12 lettera g della legge 14 novembre 1995 n. 481).
Pubblicato il: 30/06/2011
Autore: D. Soma