Le Ispezioni agli Impianti Termici

Le Ispezioni agli Impianti Termici

Introduzione

Questo breve articolo vuole analizzare l’argomento ispezioni degli impianti termici civili, il quale ricade nella materia energia, la cui competenza è in concorrenza Stato-Regioni.
In queste note si è optato per una analisi “globale” della situazione esistente sul territorio Nazionale, con qualche specifico richiamo alle situazioni locali in particolare delle regioni del Nord d’Italia.

Cosa sono gli impianti Termici

Recentemente la definizione di impianto termico si è “ampliata”, si è passati, più o meno, da “caldaia che serve per il riscaldamento degli ambienti”, alla più moderna “insieme composto da sistema di generazione di qualsiasi tipo, distribuzione, emissione e termoregolazione per la climatizzazione estiva e/o invernale e/o la produzione di ACS”; inoltre, la Direttiva Europea 2010/31/UE ha previsto, in sede di ispezione, di valutare il corretto dimensionamento del generatore di calore e di fornire delle indicazioni di risparmio energetico economicamente convenienti.
Nella prima parte di questo articolo si analizzerà l’Ispezione all’impianto termico TRADIZIONALE, quella che ancora esegue la maggior parte delle Autorità Competenti mentre, nella seconda, si vuole fornire una proposta per una evoluzione “economicamente conveniente” dell’ispezione stessa.
Al momento ci si concentrerà sui generatori di calore “a fiamma” con combustibile liquido o gassoso, che sono quelli più diffusi e vetusti, con specifica norma tecnica per l’analisi di combustione e per i quali in letteratura sono presenti più casi studio.

Ispezione TRADIZIONALE

Che cosa sono le Ispezioni

Le Ispezioni agli impianti termici civili sono state introdotte dalla (buona e vecchia) Legge 10/1991 e successivamente dal DLgs 192/2005 e DPR 74/2013.
Si tratta di un controllo “in situ” sugli impianti termici civili che prevede alcune verifiche documentali e strumentali.

Con riferimento ad un generatore di calore “a fiamma” si configura con le seguenti operazioni:

  • analisi di combustione e confronto del rendimento con il valore limite di legge (che dipende dalla data di installazione, dalla potenza termica utile e dalla tipologia del generatore);
  • verifica documentale che siano stati effettuati i controlli di Efficienza Energetica e che siano stati corrisposti i contributi alle Autorità Competenti;
  • controllo visivo che l’impianto sia realizzato nel rispetto delle disposizioni di legge riguardanti la Sicurezza, l’Efficienza Energetica e la Materia Ambientale;
  • controllo della presenza della documentazione quale dichiarazioni di conformità, progetti, CPI/SCIA Antincendio, ISPESL/INAIL, Legge 10/1991 ecc.

L’accuratezza dei controlli, in particolare a proposito della documentazione a corredo dell’impianto che ne attesta la rispondenza alle norme di Sicurezza (ad esempio CPI/SCIA Antincendio) e/o di Efficienza Energetica (Legge 10/1991), dipende dalle specifiche disposizioni impartite dall’Autorità Competente.

Chi le gestisce

Il soggetto che gestisce le ispezioni, che in queste note abbiamo chiamato Autorità Competente, a seconda della regione in cui si trova l’impianto, può coincidere con la Regione, la Provincia, la Città Metropolitana, il Comune. L’Ispettore, a seconda dei casi, può essere un professionista esterno, un dipendente dell’Ente o di una sua società partecipata, oppure un funzionario di ARPA.

Chi le paga

Sono sostanzialmente 3 i sistemi con cui vengono raccolti i fondi per l’espletamento delle ispezioni:

  1. i bollini;
  2. l’Autocertificazione;
  3. finanziamento e sanzioni.

Nel primo caso è previsto che periodicamente (ogni 2 o 4 anni) in occasione dell’effettuazione dei controlli di Efficienza Energetica il Responsabile dell’Impianto versi una quota, di solito proporzionale alla Potenza termica dell’impianto, direttamente o tramite il Manutentore, all’Autorità di Controllo.
Gli importi raccolti alimentano il corrispondente capitolo di spesa Campagna di Controllo Impianti Termici dell’Autorità Competente. 

Nel secondo caso invece, si dà libertà al Responsabile Impianto di “autodichiararsi” (segnalare all’Autorità di Controllo la presenza del proprio impianto termico) e pagare volontariamente il contributo previsto; in caso di ispezione, la stessa è gratuita, qualora invece l’Impianto NON risulti “autodichiarato”, l’ispezione è a pagamento.
Tale sistema di finanziamento è stato inizialmente utilizzato dalle Autorità Competenti per popolare i Catasti degli impianti; attualmente ci risulta sempre meno utilizzato.

Il terzo metodo di finanziamento è utilizzato dalle Autorità Competenti che hanno stabilito di NON prevedere il pagamento del cosiddetto “bollino”. Non essendo previsto un sistema per la raccolta di fondi per l’effettuazione delle Ispezioni, le stesse devono essere finanziate dalla collettività e dalle Sanzioni. Solo due annotazioni: l’assenza di importanti fondi implica poche ispezioni effettuate. Inoltre, se le Sanzioni alimentano il fondo ispezioni allora non è poi così difficile immaginare che la finalità dell’Ispezione diventi la emissione di una sanzione [1].  

Quante se ne eseguono

Le disposizioni Nazionali e quelle Regionali, prevedono delle percentuali minime di Ispezioni (e/o Accertamenti) da svolgere ogni stagione termica.
Purtroppo, anche nelle regioni più all’avanguardia, ossia dotate di Catasto degli impianti termici, i dati sul numero di ispezioni effettuate NON sono pubblicati in maniera trasparente [2].  

Come vengono scelti gli impianti

Con qualche semplificazione e raggruppamento possiamo individuare 3 metodologie con cui vengono scelti gli impianti da ispezionare:

  • sceglie l’ispettore;
  • dal Catasto degli impianti termici;
  • controlli (incrociati) a tappeto.

Il primo caso è utilizzato dalle Autorità Competenti più “pigre”, che non hanno tempo (e voglia) di estrarre gli impianti. Vengono forniti dei criteri più o meno complicati agli Ispettori, i quali si devono attivare per trovare i nominativi da sottoporre ad ispezione. Ad esempio, viene fornito un elenco di vie e civico, a partire dalle quale l’Ispettore deve elaborare la lista dei controlli da effettuare. Sistema di estrazione poco trasparente, non tracciabile, che si presta ad usi impropri.

L’estrazione dal Catasto degli impianti termici è il sistema più veloce utilizzato dall’Autorità Competente per determinare gli impianti da sottoporre a controllo. I criteri possono essere i più vari: impianti con combustibili anomali o molto inquinanti; impianti con generatori vetusti e di grandi dimensioni, impianti dove è qualche anno che non risultano manutenzioni, situazioni di NON conformità segnalate dal manutentore, ecc. Se i criteri sono “intelligenti” il sistema funziona, a condizione che gli impianti siano stati censiti almeno una volta; gli evasori totali continuano a sfuggire ai controlli [3]

Nel terzo caso, l’Autorità Competente effettua dei controlli “a tappeto” in alcune vie opportunamente scelte. Tipicamente si parte dagli elenchi dei contribuenti tassa rifiuti, si incrociano le informazioni con le utenze gas per distinguere gli impianti autonomi da quelli centralizzati, ed eventualmente con le indicazioni che si ottengono dall’onnipresente google maps. 
Costoso in termini di tempo impiegato per le estrazioni, ottimi i risultati: la popolazione NON si sente perseguitata se al controllo NON sfuggono “i furbetti”. Dove utilizzato lo si vede anche dal numero delle sanzioni per mancata manutenzione.

Il Catasto degli impianti termici

Negli anni, diverse Autorità Competenti si sono dotate di Catasto degli Impianti Termici, dall’elenco cartaceo, al database più evoluto, successivamente le regioni hanno centralizzato lo strumento informatico e recentemente le disposizioni di legge hanno previsto l’approntamento di un Catasto Nazionale. 
Forse era meglio pensarci prima e prevedere un unico strumento, uguale per tutti e non creare una molteplicità di oggetti simili ma non identici, con la consueta moltiplicazione dei costi per l’Autorità Competente e soprattutto per l’Installatore/Manutentore qualora si trovasse a lavorare con una molteplicità di soggetti [4]

Proposta NUOVA ISPEZIONE

Veniamo ora alle proposte per una NUOVA Ispezione degli Impianti Termici.
Ha ancora senso impiegare molte risorse per prevedere l’uscita dell’Ispettore presso l’impianto, il quale si limita ad effettuare l’analisi di combustione, a controllare dei documenti ed effettuare una valutazione visiva dello stato dell’impianto?

Se il Responsabile dell’impianto esegue la corretta manutenzione periodica è possibile monitorarlo dal Catasto degli impianti, da remoto; l’analisi di combustione è comunque eseguita in occasione dei controlli di Efficienza Energetica dal Manutentore il quale risulta essere una azienda qualificata (almeno secondo il DM 37/2008, se non in possesso di ulteriori requisiti). Stesso discorso per quanto riguarda le questioni di sicurezza – controllo impianto e documentazione; durante la manutenzione periodica sono previsti controlli alla sicurezza all’impianto più accurati di quelli che esegue l’Ispettore (ad esempio la prova di tenuta dell’impianto di adduzione del gas).

Abbiamo già detto dell’Europa che chiede, in sede di ispezione, di valutare il dimensionamento del generatore di calore e di fornire delle indicazioni di risparmio energetico economicamente convenienti.
Prevediamo dunque di effettuare delle ispezioni su impianti termici che NON risultano inseriti nel Catasto, gli “evasori totali”, ed abbiamo già detto come procedere.
Qualche ispezione a campione la si effettui comunque per verificare il buon operato degli Installatori e Manutentori. 

Le conseguenti minori spese, si potrebbero destinare, ad esempio a:

  • creazione fondi rotativi per gli interventi di Efficienza Energetica, di cui faremo un cenno successivamente;
  • creazione fondi per fornire contributi per la esecuzione di controlli riguardanti la sicurezza e l’efficienza energetica nel caso di Responsabili impianto con situazioni economicamente disagiate;
  • corsi di formazione per elevare la preparazione del personale dell’Autorità Competente, degli Installatori e dei Manutentori.

Monitoraggio degli impianti

Abbiamo detto dell’esistenza dei catasti degli impianti termici informatizzati all’interno dei quali sono riportate le informazioni che descrivono l’impianto ed il suo funzionamento.

Ad essere pragmatici, le informazioni oggi richieste per la compilazione del Libretto Impianto di Climatizzazione sono troppe e pure incomplete; si potrebbe ridurre il documento alle informazioni di cui sotto:

  • anagrafica Responsabile Impianto e Proprietario;
  • (eventuale) delega Terzo Responsabile;
  • individuazione edificio (indirizzo, dati catastali PdR o POD);
  • dati Certificazione Energetica;
  • data di costruzione edificio;
  • volumetria lorda riscaldata e raffrescata oppure Superficie utile riscaldata
  • dati dei generatori di calore installati - riferimento caldaia: Marca, Modello, Matricola, data di installazione, Potenza utile, Potenza focolare, Rendimento termico utile nominale (rapporto tra i 2 precedenti), Caratteristiche generatore quali tiraggio Naturale/Forzato, installato in modalità B/C, scarico fumi camino singolo/Canna Collettiva/Canna Collettiva Ramificata, locale di installazione;
  • termoregolazione: tipologia;
  • (solo per gli impianti centralizzati) contabilizzazione: Installata/NON Installata, Tipologia Diretta/Indiretta, Riferimenti progetto Termoregolazione e Contabilizzazione o Relazione Tecnica Asseverata per deroga all’installazione;
  • trattamento delle acque: Presente/Assente, Durezza acqua valutata in sede di progetto impianto, Descrizione: Filtrazione, Condizionamento chimico, Addolcimento;
  • elenco date controlli di Sicurezza e/o Efficienza Energetica;
  • risultati analisi di combustione: data controllo, rendimento di combustione, rendimento limite, esisto Positivo/Negativo (per i dati di dettaglio si rimanda all’allegato “scontrino”);
  • consumi combustibile;
  • elenco ispezioni ad opera Autorità Competente;
  • elenco documentazione a corredo impianto termico: Dichiarazione di Conformità, CPI/SCIA Antincendio, Pratica ISPESL/INAIL, Progetto Legge 10/1991 smi, altri Progetti (ove richiesti).

Calcoli

Tornando alla questione Ispezioni degli impianti ai fini dell’Efficienza Energetica, in maniera sistematica, per ogni impianto presente nel Catasto, si potrebbero determinare i seguenti indicatori:

  • Consumo di combustibile(*) / Volumetria riscaldata
  • Potenza termica focolare impianto / Volumetria riscaldata

(*) Consumo di combustibile espresso in kWh e normalizzato rispetto ai Gradi Giorno 

Il primo dato è un indice di quanto combustibile è consumato per riscaldare un metro cubo di edificio abitato. Preso singolarmente questo dato, se non si è addetti ai lavori, può significare poco, ma se confrontato con i valori di tutti gli edifici del comune o territorio omogeno ove è ubicato l’impianto, mi informa di quanto l’edificio è energivoro, mi avvisa se è il caso di rivolgermi ad un Professionista per una valutazione accurata (Diagnosi Energetica).
Il secondo è la Potenza termica specifica installata per il riscaldamento dell’edifico. Anche in questo caso, il confronto con i dati degli impianti simili, nel caso di valore anomalo, può indicare l’utilità di rivolgersi al Professionista per delle valutazioni specifiche.

Tempi e costi per le Autorità Competenti per svolgere tale classificazione degli impianti?
A partire dai Catasti degli impianti termici contenenti già tali informazioni, solo il costo “unatantum” dell’informatico che prepara la procedura, così che ogni Autorità Competente, al bisogno, possa accedere al Catasto, scegliere il territorio e gli impianti di interesse ed ottenere una tabella dati con i risultati.

Lettera

Dati alla mano, l’Autorità Competente informa il Responsabile Impianto della situazione riscontrata inviando una lettera informativa.
Nei casi più anomali richiede al Responsabile Impianto la verifica dei (3) dati principali utilizzati per il calcolo degli indici di cui sopra.
Qualora i dati risultassero ancora anomali l’Autorità Competente potrebbe richiedere una Diagnosi Energetica mirata ad evidenziare eventuali anomalie nel funzionamento del sistema involucro – impianto con annesse valutazioni tecnico – economiche sulla convenienza ad effettuare interventi.
Giusto per non dimenticare i costi, nei caso di impianti condominiali, con responsabile l’Amministratore o il Terzo Responsabile, oppure al servizio di attività artigianali/industriali, con Responsabile la Ditta o il Terzo Responsabile, le comunicazioni si possono effettuare con la veloce ed economica PEC.

Problematiche

Le problematiche riscontrate alla possibile implementazione di quanto proposto sono l’assenza dei dati, in particolare Volumetria lorda riscaldata e Consumi Stagionali.
La (buona) compilazione di un Libretto Impianto di Climatizzazione per un impianto domestico “essenziale” (caldaia e radiatori), prevede l’inserimento di quasi un centinaio di informazioni, il numero esplode se ci riferiamo ad un impianto più complesso (condominiale, aziendale, ecc); i dati quali la volumetria lorda riscaldata ed i consumi di combustibile sono quelli più trascurati.

Quindi? 

  1. Informare gli addetti ai lavori
    Se vogliamo la collaborazione del Responsabile impianto, del Terzo responsabile, del Manutentore informiamolo sull’utilità dei dati richiesti: a cosa servono, come vengono gestiti.
  2. Semplificare
    Eliminare la richiesta di informazioni non utili.
    Ci chiediamo quanto sia importante l’elenco dei circolatori installati con tanto di Potenza Assorbita, il consumo acqua di reintegro impianto, il consumo di prodotti per il trattamento acqua, l’elenco delle valvole di regolazione, l’orario di arrivo e partenza dall’impianto nel caso di controllo di efficienza energetica e sicurezza, l’indicazione del dettaglio dei parametri dell’analisi di combustione nel caso rendiamo poi obbligatorio allegare lo scontrino stampato dell’analizzatore, ecc
  3. Sollecitiamo
    Utilizziamo l’informatica! Inviamo una comunicazione (PEC ove possibile) a tutti i Responsabili Impianto ove non risultino presenti i dati richiesti.
  4. Sanzioni
    Dopo un giusto periodo di transizione, prevediamo una sanzione per i soggetti che NON hanno ottemperato. La sanzione potrebbe essere progressiva, ad esempio €10 la prossima stagione termica, €25 la successiva, €100 a regime. Tramite l’utilizzo del Catasto informatico, la sanzione dovrà essere “globale”, ovvero applicata a tutti i soggetti che NON hanno adempiuto. Riteniamo sia da abbandonare il solito criterio applicato dagli Enti Pubblici: “poche sanzioni ma elevate”.

Incentivi 

Controlli, lettere, Diagnosi Energetiche e poi come operare per promuovere gli interventi?
Si tratta di interventi su impianti ove la Diagnosi Energetica ha stabilito che gli stessi sono tecnicamente fattibili ed economicamente convenienti, il che significa che NON sono spese “a perdere”, ma che dopo un numero ragionevole di anni, l’intervento determina un guadagno vero e proprio (rispetto alla situazione precedente).

In questi casi fondamentale è la garanzia del risultato stabilito dalla Diagnosi Energetica, il Professionista che l’ha redatta si deve fare garante di quello che scrive.
Quasi sempre l’obiezione è il costo iniziale dell’intervento – i lavori li pago subito, i guadagni successivamente – e la conseguente mancanza dei fondi.
Gli strumenti per finanziare tali interventi, alcuni in parte già noti, potrebbero essere il Fondo rotativo Efficienza Energetica e le Detrazioni fiscali con cessione del credito alle banche.

Sul primo si è già scritto da diversi anni; si riporta un estratto dell’articolo a firma del Per. Ind. Soma Franco – vicepresidente di ANTA e pubblicato sulla rivista Progetto 2000 numero 41 del 12/2011 [5].

In che cosa consiste il fondo rotativo?
Lo stato o le regioni dovrebbero costituire un fondo atto a finanziare al 100%, sotto forma di prestito, gli interventi di risparmio energetico che si ripagano entro 5 anni, partendo dai più energivori, caratterizzati da tempi di ritorno inferiori a tre anni. L’entità del fondo può essere gradualmente incrementata in base alle richieste fino a un massimo stabilito, che dipende dalla quantità di opere che si vogliono finanziare contemporaneamente. Il prestito sarà restituito, comprensivo di interessi, senza esborsi reali da parte degli utenti, entro il tempo di ritorno dell’investimento, utilizzando il risparmio conseguito.
Da questo momento il fondo non dovrà essere ulteriormente incrementato perché sarà automaticamente alimentato dai rimborsi dei prestiti precedenti.

Chi paga quindi gli interventi?
Il meccanismo del fondo rotativo non pone alcun onere a carico dello stato e neppure a carico dei cittadini. Gli interventi sono pagati dal risparmio conseguito. Anche il fondo, una volta svolto il suo ruolo, potrebbe essere restituito ai consumatori di gas, anche se sembra improbabile aspettarsi una tale correttezza da parte dello stato.

Riassumendo, quali sarebbero i maggiori vantaggi?

  1. L’individuazione delle opere di risanamento termico degli edifici più energivori ed il loro finanziamento al 100% risolverebbero ogni problema economico per gli utenti e potrebbero aprire in tutto il paese molte migliaia di cantieri per opere edili ed impiantistiche finanziate dal risparmio energetico.
  2. tratterebbe di investimenti ad alta redditività che potrebbero essere eseguiti, almeno per i primi 10 anni, senza ricorrere ad incentivi fiscali o di altro tipo, data la loro grande convenienza.
  3. Ne deriverebbero notevoli benefici per l’economia, particolarmente importanti nella attuale congiuntura di grave crisi, così riassumibili:

a. aumento dell’occupazione, nei cantieri di riqualificazione e nelle aziende produttrici di componenti;
b. aumento della produzione nelle aziende fabbricanti di componenti impiantistici, di componenti  per l’isolamento termico ed edili;
c. maggiori introiti fiscali, per l’eliminazione degli incentivi, con il contemporaneo aumento del gettito per IVA ed IRPEF (anche gli utenti più indigenti possono realizzare le opere, che sono prive di costi reali).

Sulla cessione del Credito, si riporta un estratto della lettera di ANTA al Ministero per lo Sviluppo Economico a firma del Presidente Ing. Socal Laurent [5].

Per correggere questo paradosso, basterebbe far funzionare il meccanismo della cessione del credito. Se davvero, come si afferma da più parti, il meccanismo degli incentivi mette in moto l’economia per cui ha un saldo comunque positivo per lo stato, che differenza fa se il credito lo incassa Tizio piuttosto che Caio? Se così è, allora un possibile meccanismo potrebbe essere il seguente, da riservare eventualmente agli interventi di tipo condominiale:

  • Controllo preventivo di regolarità della documentazione e delle opere eseguite, in modo da prevenire contenzioso futuro in merito al diritto al credito di imposta;
  • Cessione del credito di imposta ad un istituto di credito (la capienza è garantita);
  • Erogazione immediata, da parte dell’istituto di credito ed a favore dei titolari originali del credito,  di una somma pari al valore attuale dell’incentivo complessivo nei 10 anni, dedotti gli interessi.
  • Utilizzo negli anni successivi del credito di imposta acquisito da parte dell’istituto di credito.

Di fatto questa procedura garantisce che:

  • gli eventuali incapienti cedono il credito ad un soggetto certamente capiente e quindi si rende disponibile l’incentivo anche alle fasce di popolazione più deboli economicamente;
  • dal punto di vista dell’istituto di credito, si configura un prestito contro interesse con certezza del rimborso, situazione ideale per impiegare l’attuale disponibilità di liquidità che altrimenti va parcheggiata a tassi negativi;
  • dal punto di vista dello stato, il flusso di cassa riamane inalterato e la detrazione d’imposta rimane esigibile nei medesimi tempi originariamente concessi;
  • dal punto di vista della collettività si eseguono più facilmente (quindi in maggior numero) opere di contenimento dei consumi energetici, con incremento dell’attività economica e riduzione delle emissioni inquinanti per riscaldamento.

Una ulteriore proposta per agevolare gli interventi di efficienza energetica e responsabilizzare i progettisti che effettuano la Diagnosi Energetica e che devono garantirne il risultato, ad esempio occupandosi della Direzione Lavori, potrebbe essere quella di prevedere una tariffa agevolata su una quota di combustibile; i metri cubi di gas (per il servizio riscaldamento) sino a concorrere con quanto individuato dalla Diagnosi Energetica, opportunamente normalizzata per tenere conto della stagionalità. Se rispetti quanto dichiarato hai diritto ad un prezzo “di favore”, al superamento dei consumi sono previste delle opportune penalità.

Conclusioni

Per concludere, torniamo alla Autorità Competente, nel caso vengano effettuati gli interventi di Efficienza Energetica di cui abbiamo abbondantemente riferito in precedenza, alle stessa spetterebbe (anche) il facile compito di monitorare, tramite il Catasto degli impianti, i consumi successivi e, al fine della stagione termica preparare grafici e tabelle con i consumi di combustibile e le emissioni di CO2 (realmente) risparmiate dalla collettività.

 

NOTE

[1]
Segnaliamo l’esistenza di situazioni in cui è contrattualmente previsto che una quota della remunerazione dell’attività di ispezione risulti essere la (eventuale) sanzione applicata al Responsabile Impianto.

[2] 
In regione Lombardia, almeno dal 2008, nelle varie disposizioni riguardanti l’Esercizio degli impianti termici si fa riferimento ad una relazione annuale sullo stato di attuazione della campagna di controllo degli impianti termici, senza tuttavia trovarne mai pubblicazione. Sul sito del CURIT, nella sezione CONSULTA I DATI, tale dato NON compare. NON è un mistero che alcune autorità competenti NON eseguono ispezioni sul proprio territorio, pur continuando ad incassare gli introiti dei contributi (bollini).

[3] 
A proposito della scelta degli impianti da ispezionare, ad oggi, il Catasto di Regione Lombardia NON consente di estrarre gli impianti ove il manutentore ha indicato che il rendimento di combustione è insufficiente

[4] 
Ad oggi, le Autorità Competenti Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano utilizzano degli efficienti programmi per la esecuzione e gestione delle ispezioni i quali tuttavia NON dialogano completamente con il Catasto regionale (CURIT).

[5]
La legge finanziaria 2018, non ancora regolamentata, sembra tener finalmente conto delle suddette proposte. In attesa della regolamentazione ci auguriamo che l’accesso ai benefici non sia ostacolato da una eccessiva burocrazia, ma che si limiti alle verifiche necessarie ed essenziali per un risparmio energetico ed economico effettivo.

 

 

Pubblicato il: 28/02/2018
Sezione: Impiantistica
Autore: Ing. Samuelli Diego